Art. 3.

      1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i responsabili delle comunità di recupero sono tenuti a fare pervenire alla competente sede dell'INPS le dichiarazioni relative agli aventi diritto all'iscrizione nella posizione previdenziale, congiuntamente alle attestazioni comprovanti la permanenza nella comunità, per ciascun avente diritto, per centottanta giornate annue continuative ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1.

 

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